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Le norme sui permessi per i disabili e per chi li assiste

21 Settembre 2012 , Scritto da Una città per tutti

Le norme sui permessi per i disabili e per chi li assiste

Cambiano le norme che regolano il riconoscimento dei permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti che possono usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 104 del 1992, in quanto disabili o parenti di persone disabili. Lo ha precisato la circolare Inps 100 del 2012, emessa ad integrazione della Circolare n. 45/2011.

Di cosa si tratta?

La circolare chiarisce le modalità con cui possono fruire di questi permessi i lavoratori assunti con contratto part-time e altre tre tipologie di laboratori dipendenti che:

-sono portatori di handicap con un alto grado di disabilità;

-hanno dei figli gravemente disabili;

-sono coniugi, parenti o affini entro il 2° grado di soggetti affetti da grave disabilità.

In primo luogo è importante sottolineare che la normativa riconosce:

-al lavoratore dipendente disabile, la possibilità di usufruire di due ore al giorno di permessi retribuiti o 3 giorni al mese (che possono anche essere ripartiti in ore);

-al lavoratore dipendente che presta assistenza a familiari disabili, la possibilità di usufruire di 3 giorni al mese di permessi retribuiti (che possono essere frazionati anche in ore).

Per i dipendenti part-time, l’Inps precisa che tali permessi devono essere riproporzionati in base al numero di ore effettivamente lavorate e tale adeguamento varia in base alla formula applicata (part-time orizzontale, verticale o misto).

Di seguito analizzeremo le varie tipologie contrattuali facendo precedere le disposizioni contenute nella circolare, da una breve descrizione della formula contrattuale.

Part-time verticale

Alla lettera a) del punto 4 della circolare, l’Inps fa riferimento a quanto disposto dalla circolare n.45/2011 per poi definire il part-time verticale come quella formula contrattuale che può prevedere l’espletamento della prestazione lavorativa:

-a tempo pieno limitatamente ad alcuni mesi dell’anno;

-a tempo pieno ma soltanto in alcuni giorni del mese o della settimana lavorativa.

In relazione alla succitata distinzione contrattuale infine, l’Ente stabilisce che:

-se il contratto di lavoro prevede l’espletamento dell’attività lavorativa soltanto in alcuni mesi dell’anno, il dipendente che ne ha diritto, potrà beneficiare (nei mesi in cui presta la propria opera) dei permessi in misura intera;

-se invece il contratto prevede l’espletamento dell’attività soltanto in alcune settimane o in alcuni giorni della settimana, i permessi dovranno essere ridotti in base alla percentuale di riproporzionamento della prestazione lavorativa contrattualmente prevista.

Part-time Orizzontale

La circolare prosegue alla lettera b) prendendo in esame i contratti con formula part-time orizzontale.

Il part-time orizzontale è quel particolare contratto di lavoro che prevede una prestazione lavorativa del dipendente continuativa ma con un orario ridotto.

Ai fini del calcolo dei permessi retribuiti, l’Inps dispone che, per contratti con orario di lavoro fino a 6 ore giornaliere, i dipendenti disabili , possono scegliere tra

-un’ora di permesso al giorno;

-tre giorni di permesso al mese;

-permessi orari su base mensile, riproporzionati in base alla percentuale diattività lavorativa prestata.

Per contratti di lavoro part-time che superano le 6 ore giornaliere invece, i dipendenti possono scegliere tra:

-due ore di permessi giornalieri;

-tre giorni di permesso mensile;

-permessi orari mensili riproporzionati in base alla percentuale di attività lavorativa prestata.

L’Ente Previdenziale, infine, aggiunge che tali precisazioni valgono anche per i dipendenti che prestano assistenza a familiari affetti da gravi forme di disabilità (eccezione fatta per le ore di permesso giornaliero di cui al punto uno, riconosciute soltanto ai dipendenti disabili).

Part-time misto

Per quanto concerne infine il part- time misto (contemplato alla lettera c del punto 4), l’Inps fornisce la definizione di tale formula contrattuale descrivendola come un mix delle precedenti due e specificando che si ravvisa quando l’espletamento dell’attività lavorativa giornaliera avviene con orario di lavoro ridotto ed è circoscritta soltanto ad alcuni periodi dell’anno, del mese o della settimana.

In questa particolare fattispecie, il dipendente che presta attività assistenziale ad un familiare affetto da una grave forma di disabilità potrà scegliere se usufruire di:

-un numero di permessi giornalieri riproporzionato in base alla percentuale di attività lavorativa realmente prestata e riferita alla componente verticale del contratto;

-permessi orari mensili riproporzionati facendo riferimento alla percentuale di attività lavorativa prestata e riferita alla componente orizzontale del contratto.

Alla stregua delle suesposte disposizioniluce di queste disposizioni, appare chiaro come per i dipendenti assunti con part time orizzontale, che hanno un orario di lavoro giornaliero non superiore alle 6 ore, sia più conveniente optare per la richiesta dei permessi su base giornaliera piuttosto che oraria poiché i primi spettano per intero, mentre i permessi mensili su base oraria devono essere riproporzionati in base alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa.

In conclusione va precisato che le disposizioni sono ovviamente valide per tutti i lavoratori dipendenti.

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